Software: Diritto d’autore e Brevetto

Postato il 23 Gennaio 2005 alle 0:11 da rockdreamer.




24 Giugno 2004, ore 17





Università
LUMSA





Via Pompeo Magno, 22 – Roma




L’

Inforav

,
nel quadro della propria attività istituzionale, volta
all’approfondimento delle conoscenze in materia giuridica,
organizzativa e tecnologica connesse con l’ICT (Information and
Communications Technology), in collaborazione con la

LUMSA

-
Libera Università degli studi “Maria S.S Assunta”

e con il

CDTI

(Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione di
Roma) di Roma, ha organizzato il 24 giugno 2004, alle ore 17, presso
la predetta Università, un incontro con dibattito pubblico sul
tema. L’incontro, al quale hanno partecipato economisti,
giuristi e qualificati professionisti del settore, ha trattato la
tematica sopra esposta, anche alla luce delle ultime normative emesse
in sede europea, con l’obiettivo di contribuire al dibattito in
atto sulle protezioni del software senza compromettere le libertà
di ideazione e imprenditoriale, tra diritto d’autore e
brevettazione.




Giovedì

pomeriggio ho partecipato a questo incontro, purtroppo non ho potuto
assistere a tutti gli interventi ma solo a 3 di cui troverete brevi
commenti sotto.





Per
quanto riguarda gli interventi che ho potuto ascoltare, ed i relativi
commmenti, tutti mi sono sembrati abbastanza sfavorevoli alle ipotesi
di legge sulla brevettabilità del sw. Ecco il programma:



INDIRIZZO
DI SALUTO



Ing.
Maurizio BUFALINI - Presidente Inforav



Ing.
Patrizia DAVANTI - Presidente CDTI – Roma



INTRODUCE
E PRESIEDE



Prof.
Giovanni GIACOBBE



Preside
della Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA



HANNO
PARTECIPATO



Dott.
Massimiliano DI PACE



Giornalista
economico di Affari&Finanza-La Repubblica e RAI News 24



Dott.ssa
Paola GIURI



Scuola
Superiore S. Anna di Pisa



Ing.
Giuseppe ROMANO



Consulente
in Proprietà industriale della Società Italiana
Brevetti



Avv.
Fulvio SARZANA di SANT’IPPOLITO



Libero
professionista



Prof.
ssa Laura SCHIUMA



Docente
di Diritto Commerciale presso la LUMSA



Avv.
Ugo SCURO



Libero
professionista



Avv.
Fabrizio VEUTRO



Libero
professionista




Sono
arrivato a dibattito iniziato mentre stava parlando una relatrice non
citata nel programma . Credo che fosse una laureata in giurisprudenza
esperta in diritto d’autore. Il suo intervento è stato di
natura prettamente giuridica ed aveva come obbiettivo quello di
capire:





1)
cosa sia il sw inteso come creazione di codice attraverso l’uso di un
linguaggio. Il processo di creazione di codice sorgente è
assimilabile all’attività di creazione di un’opera d’arte
(nella sua dimensione di creatività, così come per
un’opera letteraria). Questa similitudine forse potrà sembrare
strana ad alcuni, ma a mio avviso il discorso che ha portato avanti,
soprattutto per quanto riguardava il parallelismo con la creazione di
un’opera letteraria, è stato plausibile e condivisibile.




2)
in quanto assimilabile ad opera dell’intelletto, quale sia la
migliore forma di protezione del sw. Protezione dunque intesa come
giusta tutela dell’opera d’arte e del suo creatore, in relazione al
controllo volto ad impedire una spregiudicata ed incontrollata
riproduzione e sfruttamento dell’opera, o addirittura
l’appropriazione indebita da parte di terzi del codice stesso.In
termini di tutela e protezione la forma più idonea individuata
è stata dunque il copyright e non il brevetto.

3) il
copyright come tutela del sw e del suo creatore. Non si è
parlato di copyleft però il discorso fatto non mi è
sembrata molto distante dall’idea di copyleft. In sostanza il
ragionamento portato avanti è stato tutto volto a dimostrare
l’importanza e la liceità di una giusta tutela del codice
attraverso l’opportuno strumento legislativo (il copyright). Il
copyrigth (o copyleft) dunque come strumento idoneo di tutela
giuridica del sw, e non il brevetto, strumento utilizzato perlopiù

dalle grandi aziende per creare barriere all’entrata a nuovi
operatori, ed in quanto tale volto più che alla protezione
degli investimenti, a determinare una vera e propria chiusura dei
mercati e un disincentivo all’innovazione. Da ultimo è stata
perfino messa in discussione la prassi delle aziende produttrici di
sw, di appropiarsi del codice prodotto da un singolo o da un gruppo
di dipendenti. Come creazione dell’intelletto il codice è di
chi lo crea, così come l’autore di un libro non è la
casa editrice che lo pubblica.

4) Si al copyright (copyleft) e
no al brevetto in quanto il brevetto limita la possibilità di
creare ulteriore innovazione. La creatività trova infatti
nell’imitazione uno degli stimoli fondamentali da cui partire per
generare l’innovazione (e non è possibile partire
dall’imitazione di un codice che non si conosce). Pertanto la
relatrice si è dichiarata sfavorevole all’applicazione in
Unione Europea di una normativa sulla brevettabilità del sw
così come esiste in USA, anzi si è addirittura spinta a
dichiararsi favorevole alla decompilazione (è come se qualcuno
tenesse chiuso in un cassetto Guerra e Pace). Il codice pubblicato
contribuisce al progresso della conoscenza, il copyright (o copyleft
aggiungo io) rappresenta la giusta forma di tutela.

5)
Chiaramente non ha dichiarato irragionevole colui che crea e mette a
disposizione di una comunità senza restrizione o tutela
alcuna.





L’altro
intervento che sono riuscito a seguire è stato quello della
Dottoressa Giuri della Scuola Superiore Sant’anna di Pisa. Questo
intervento mi è sembrato particolarmente incisivo
nell’affermare la assolutà inopportunità di porre,
anche in Europa, il software sotto tutela di brevetto:





Dati
alla mano la Dottoressa Giuri ha infatti dimostrato che introdurre
una normativa europea sui brevetti:

- non aiuterebbe
l’innovazione;

- non favorirebbe le aziende europee del
settore, al contrario favorirebbe le industrie americane e giapponesi
che attualmente detengono la stragrande maggioranza dei brevetti in
Europa;

- sarebbe un vero e proprio passo indietro sullo
sviluppo del settore, favorendo solo le grosse aziende leader le
quali controllerebbero ulteriormente il mercato tramite accumulazione
indiscriminata di brevetti (volta solo a limitare le attività
delle aziende concorrenti) e attività di cross licensing.





Gli
esempi presentati e le analisi effettuate sul mercato statunitense,
hanno chiaramente ed inequivocabilmente mostrato come il brevetto nel
software abbia di fatto rallentato lo sviluppo del settore, lo abbia
concentrato nelle mani di pochi grandi multinazionali che hanno di
fatto determinato, attraverso l’accumulo di brevetti, una vera e
propria barriera all’ingresso di nuovi operatori.





Paradossalmente
gli investimenti dedicati alla R&D sono diminuiti a scapito degli
investimenti dedicati a seguire le innumerevoli pratiche di brevetto.



Cercherò
di recuperare le presentazioni per renderle disponibili a tutti
coloro che fossero interessati.


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