Scarichiamoli atto II
Postato il 12 Marzo 2005 alle 20:49 da rockdreamer.Pubblichiamo il comunicato dell’iniziativa della comunità Creative Commons Italia.
L’incontro del primo Febbraio 2005 in Senato della Repubblica è stato un momento importante per capire quali interessi possa mettere in luce la campagna “Scarichiamoli!”: l’accesso pubblico al sapere e la libera fruizione delle opere dell’ingegno rappresentano un minimo comune denominatore per movimenti tra loro diversi (Open Access (1), Open Content (2), Open Source (3), Web Accessibility (4), che si occupano di problemi diversi, ma che nel rispetto dei propri principi non possono fare a meno di trovare una base condivisa: uno sviluppo “aperto” della Società della Conoscenza.
Pertanto, la richiesta allo Stato ed agli organi di governo (Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Ministero delle Comunicazioni; Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie; Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione) di un portale, di un (meta)motore di ricerca, di un client P2P e di altre soluzioni finalizzate alla creazione e al rafforzamento di canali sicuri e diffusi (grazie anche al coordinamento con associazioni, fondazioni, università… ) per la libera circolazione della cultura, non può prescindere dal considerare le conquiste di civiltà che i suddetti movimenti hanno conseguito e che rappresentano una straordinaria risorsa per la collettività: ad esempio, il sistema dovrà utilizzare software libero, dovrà essere compatibile con il protocollo OAI-PMH (5), dovrà rispettare le WCAG 1.0 (6), dovrà mettere a disposizione opere di pubblico dominio (7) (musica [si pensi allo straordinario patrimonio culturale rappresentato dalla musica classica], scritti, immagini e ogni altra opera dell’ingegno su cui non siano presenti diritti di utilizzazione economica e diritti connessi) e opere rilasciate con licenza libera (8) od open content (9), scaricabili gratuitamente, nella piena legalità (è chiaro che scaricare un file non significa necessariamente commettere un illecito, ma prima di scaricarlo è necessario sapere se effettuare quel download è lecito oppure no: una corretta informazione garantisce sicurezza e libertà).
È su queste basi che una modifica come quella dell’articolo 11 della legge sul diritto d’autore (10) potrà avere un senso: perché le opere finanziate (a fondo perduto) con soldi pubblici non soltanto devono essere persistentemente (11) non soggette ad alcuni diritti esclusivi (diritti patrimoniali d’autore (12) e diritti connessi (13), ma devono essere anche pubblicamente accessibili e liberamente fruibili (14).
L’iniziativa della Comunità di Creative Commons Italia sta avendo un grande appoggio sia da parte della società civile sia da parte del “popolo della rete”: essa non si limita ad un ristretto dialogo tra “addetti ai lavori”, si tratta, invece, di un esempio di democrazia partecipativa fondata su un utilizzo intelligente di Internet e sulle inesauribili energie di una rete che, consapevole delle proprie possibilità, esclama: “Scarichiamoli!”.
Per la Comunità di Creative Commons Italia,
Nicola Alcide Grossi
Danilo Moi
Michele Bottari
Fabio Sabatino
Marco Marandola
Angelo Rindone
Flavia Marzano
Alberto Sanna
Ado Pieretti
Lorenzo De Tomasi
3) http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
http://www.opensource.org/docs/definition.php
- http://www.w3.org/WAI/
- http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
- http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/
- Il diritto alla paternità dell’opera e il diritto all’integrità dell’opera (diritti morali d’autore) sono diritti inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili: benché un’opera sia diventata di pubblico dominio, l’autore o i suoi eredi (nel caso in cui l’autore sia deceduto) continuano ad esercitare in modo esclusivo i suddetti diritti.
- Licenze per il software libero e licenze per la documentazione relativa al software libero.
- Licenze per opere dell’ingegno diverse dal software e dalla documentazione relativa al software, in base alle quali alcuni diritti d’autore sono riservati (some rights reserved).
- Art. 11 Legge 22 aprile 1941 n. 633:
Alle amministrazioni dello stato, [al partito nazionale fascista], alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
12) Diritto di pubblicare l’opera;
diritto di utilizzare economicamente l’opera;
diritto di riprodurre l’opera;
diritto di trascrivere l’opera;
diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l’opera;
diritto di comunicare al pubblico l’opera;
diritto di distribuire l’opera;
diritto di tradurre l’opera;
diritto di elaborare l’opera;
diritto di pubblicare le opere in raccolta;
diritto di modificare l’opera;
diritto di noleggiare l’opera;
diritto di dare in prestito l’opera;
diritto di autorizzare il noleggio dell’opera da parte di terzi;
diritto di autorizzare il prestito dell’opera da parte di terzi.
Relativamente al software:
diritto di effettuare la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma;
diritto di effettuare la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell’opera che ne risulti;
diritto di effettuare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore o di copie dello stesso.
- Diritti del produttore di fonogrammi, diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva, diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d’autore, diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio, diritti relativi a bozzetti di scene teatrali, diritti relativi alle fotografie, diritti relativi alla corrispondenza epistolare, diritti relativi al ritratto, diritti relativi ai progetti di lavori dell’ingegneria, altri diritti indicati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.
- Per la letteratura scientifica si veda la “Dichiarazione di Berlino”:
Ciascun contributo ad accesso aperto deve soddisfare due requisiti:
- L’autore(i) ed il detentore(i) dei diritti relativi a tale contributo garantiscono a tutti gli utilizzatori il diritto d’accesso gratuito, irrevocabile ed universale e l’autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all’attribuzione autentica della paternità intellettuale (le pratiche della comunità scientifica manterranno i meccanismi in uso per imporre una corretta attribuzione ed un uso responsabile dei contributi resi pubblici come avviene attualmente), nonché il diritto di riprodurne una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale.
- Una versione completa del contributo e di tutti i materiali che lo corredano, inclusa una copia della autorizzazione come sopra indicato, in un formato elettronico secondo uno standard appropriato, è depositata (e dunque pubblicata) in almeno un archivio in linea che impieghi standard tecnici adeguati (come le definizioni degli Open Archives) e che sia supportato e mantenuto da un’istituzione accademica, una società scientifica, un’agenzia governativa o ogni altra organizzazione riconosciuta che persegua gli obiettivi dell’accesso aperto, della distribuzione illimitata, dell’interoperabilità e dell’archiviazione a lungo termine.